Casi trattati. Rassegna in corso d'aggiornamento

UFFICIO GIUDIZIARIO: Tribunale di Imola
PROVVEDIMENTO: Ordinanza di reintegra nel possesso del 30-12-99
OGGETTO: Ricorso per reintegrazione/o manutenzione nel possesso (ex artt.669 bis e ss., 703 c.p.c., 1168 c.c., 1170 c.c.).
Il coniuge ha diritto a continuare ad abitare nella casa coniugale, almeno fino ad intervenuta statuizione dell'autorità giudiziaria in tema di assegnazione dell'abitazione adibita a domicilio coniugale, inoltre ha diritto alla conservazione del pacifico possesso della stessa, alla cessazione dello spoglio, delle turbative e delle molestie perpetrate dal coniuge in suo danno. In ogni caso, nell'ipotesi di privazione del godimento della casa coniugale, a seguito di comportamenti molesti e violenti di una parte, l'altra ha diritto di rientrare nel possesso immediato di tutti quei beni, di cui è stata privata, che soddisfano sue peculiari esigenze, nella fattispecie trattasi dell'insulina indispensabile alla donna a seguito della sua condizione di diabetica

UFFICIO GIUDIZIARIO: Tribunale civile di Bologna (sez.I)
PROVVEDIMENTO: Sentenza n°2492/2000
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi.
La separazione tra le parti in causa va pronunciata sulla base della verifica del presupposto della intollerabilità della convivenza, segnale della mancanza di ogni comunione spirituale e materiale tra i coniugi. A ciò segue la statuizione in materia di assegnazione dell'eventuale casa coniugale e dei contributi di mantenimento, in particolare, però lo scioglimento del regime di comunione legale nella separazione personale è da ricondurre al momento dell'accertamento formale definitivo della cessazione dell'obbligo di convivenza e reciproca collaborazione, quindi al momento del passaggio in giudicato .della sentenza di separazione.

UFFICIO GIUDIZIARIO: Tribunale di Ravenna
PROVVEDIMENTO: Verbale di conciliazione 42/01, (R.G.N. 1146/01).
OGGETTO: Ricorso ex art.148 c.c.
Nel caso in cui il genitore che deve partecipare alle spese per il sostentamento del figlio, sia privo di mezzi (nella fattispecie il padre ha chiesto ed ottenuto un periodo di aspettativa non retribuita di un anno), gli ascendenti sono tenuti a fornire i mezzi necessari all'adempimento dei doveri dei genitori nei confronti dei figli

UFFICIO GIUDIZIARIO: Tribunale di Ravenna
PROVVEDIMENTO: Ordinanza ex art.148 c.c., in data 13-2-2000, nel procedimento  R.C.C. 2608/2000
OGGETTO: Ricorso ex art.148 c.c.
I genitori hanno l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole (art.147 c.c.). Tali obbligazioni devono essere adempiute in proporzione alle rispettive sostanze, secondo la capacità di lavoro professionale o casalingo (art.148 c.c.), detraendo la somma, ritenuta opportuna dall'autorità giudiziaria, dall'eventuale retribuzione lavorativa percepita dai genitori.
La parte interessata può poi esperire una sorta di azione diretta esecutiva nei confronti del terzo qualora il coniuge obbligato alla prestazione sia inadempiente e sia, a sua volta, creditore periodico di altro soggetto.
Nella fattispecie, trattandosi di un rapporto di lavoro subordinato, può essere disposto che la somma stabilita a titolo di mantenimento della prole, annualmente rivalutabile secondo l'indice Istat, sia versata direttamente dal datore di lavoro.

PROVVEDIMENTO: Decreto emesso in data 23-4-01, n°226/95 vol.
OGGETTO: Affidamento del minore al servizio sociale
Il collocamento extrafamiliare del minore, presso il servizio sociale del luogo di residenza, si rende necessario nel caso di carenze assistenziali ed educative dei genitori e laddove anche ambienti familiari alternativi ( nella fattispecie, l'affidamento agli ascendenti ) non rappresentino una sistemazione adeguata per il minore e le peculiari esigenze psicoevolutive dello stesso.

UFFICIO GIUDIZIARIO: Tribunale di Imola
PROVVEDIMENTO: Ordinanza di reintegra nel possesso del 30-12-99
OGGETTO: Ricorso per reintegrazione/o manutenzione nel possesso (ex artt.669 bis e ss., 703 c.p.c., 1168 c.c., 1170 c.c.).
Il coniuge ha diritto a continuare ad abitare nella casa coniugale, almeno fino ad intervenuta statuizione dell'autorità giudiziaria in tema di assegnazione dell'abitazione adibita a domicilio coniugale, inoltre ha diritto alla conservazione del pacifico possesso della stessa, alla cessazione dello spoglio, delle turbative e delle molestie perpetrate dal coniuge in suo danno. In ogni caso, nell'ipotesi di privazione del godimento della casa coniugale, a seguito di comportamenti molesti e violenti di una parte, l'altra ha diritto di rientrare nel possesso immediato di tutti quei beni, di cui è stata privata, che soddisfano sue peculiari esigenze, nella fattispecie trattasi dell'insulina indispensabile alla donna a seguito della sua condizione di diabetica.

UFFICIO GIUDIZIARIO: Tribunale di Forlì

PROVVEDIMENTO: Ordinanza emessa in data 29-01-2001
OGGETTO: Istanza di sospensione del processo esecutivo
Nelle esecuzioni per consegna e rilascio, disciplinate dagli artt.605-611 c.p.c., il procedimento esecutivo deve considerarsi iniziato con un atto dell'ufficio esecutivo avente natura giurisdizionale e non con un atto di parte quale la comunicazione del preavviso di rilascio di cui all'art.608 c.p.c.
Le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi ed il corrispondente potere di sospensione dell'esecuzione (secondo l'art.624 c.p.c.) sono ammissibili non dopo la notificazione del preavviso di rilascio, ma solo dopo l'accesso dell'Ufficiale Giudiziario sul luogo dello stesso oppure, anche
prima di questo, ove vi sia comunque stato un atto dell'ufficio esecutivo.

UFFICIO GIUDIZIARIO: Corte d'Appello di Bologna
PROVVEDIMENTO: Sentenza n°1100/2000
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo ed ordinanza di sfratto,. appello avverso s. 14/20-5-99 n°535 della Pretura di Forlì.

L'adeguamento del canone alla capacità patrimoniale dell'assegnatario risponde allo scopo di non gravarlo di una pigione eccessiva in relazione alle sue possibilità e decorre "dal primo gennaio dell'anno seguente" (art.44 della legge regionale n°12/1984 mod. dalla legge reg. n°13/95), ovvero a partire dal primo giorno dell'anno successivo alla presentazione della richiesta e della correlativa denuncia

UFFICIO GIUDIZIARIO: Tribunale di Bologna
PROVVEDIMENTO: Ordinanza ex art. 669 sexies c.p.c., nel proc. n°1985/1996, emessa in data 14-8-1996.
OGGETTO: Conferma del decreto di sospensione della delibera di esclusione del socio di una società di persone emessa in data 16-4-1996.

Nel caso di un decreto, emanato inaudita altera parte, in relazione ad un procedimento cautelare, con il quale viene sospesa la deliberazione di esclusione del socio di una società di persone, qualora non emergano circostanze, elementi diversi da quelli già sommariamente considerati ed escludenti la ricorrenza dei presupposti di sicura legittimità della delibera espulsiva del socio, il giudice è tenuto a confermare il provvedimento precedentemente emesso.

UFFICIO GIUDIZIARIO: Tribunale di Bologna
PROVVEDIMENTO: Decreto motivato, emesso in data 16-4-1996, di sospensione della delibera di esclusione del socio del 21-2-1996, nella causa civile n°1985/1996.
OGGETTO: Opposizione all'esclusione del socio ex art.2287 c.c.
L'efficacia dell'esclusione del socio opposta può essere sospesa quando, secondo la disciplina prevista in materia cautelare, ricorrano i due presupposti del
fumus boni iuris, da un lato, e del periculum in mora, dall'altro.
In riferimento al primo requisito, nel giudizio di opposizione avverso la deliberazione di esclusione di un socio da una società di persone,
in primis, ai sensi dell'art.2287 c.c., non si può tenere conto di motivi di esclusione diversi da quelli enunciati nella delibera, dalla maggioranza dei soci, (Cassaz. 16-6-1989, n°2887).
Il
fumus risulta soddisfatto quando, in linea generale, i motivi addotti nella delibera di esclusione non rappresentino comportamenti tenuti dal socio qualificabili come "grave inadempienza alle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale", secondo quanto previsto dall'art.2286 c.c.).
D'altro lato, il
periculum in mora sussiste in presenza di un grave pregiudizio che potrebbe derivare all'escluso a seguito della delibera, nella fattispecie trattasi di un socio d'opera che oltre a perdere la qualità di socio, si vede privato del suo lavoro e, quindi, della sua retribuzione, fonte di sostentamento.

UFFICIO GIUDIZIARIO: Tribunale di Bologna, sez. IV civ. fallimentare
PROVVEDIMENTO: Ordinanza in data 26-11.1996, nel procedimento n°5386 R.G.
OGGETTO: Reclamo ex art.669 terdecies c.p.c. avverso il provvedimento del G.I. emesso in data 14-8-1996 nella causa civile iscritta al n°1985/96 R.G. (istanza n°516).
Dev'essere valutato legittimo il ricorso alla esclusione della società del socio amministratore quando la violazione dei doveri inerenti alla qualità di amministratore incidano non solo sugli obblighi derivanti dal mandato, ma assumano altresì le caratteristiche di "grave inadempienza" delle obbligazioni derivanti dal contratto sociale o dalla legge, secondo quanto disposto dall'art.2287 c.c.
L'esclusione dalla società del socio amministratore segue dunque non solo alla violazione dei patti sociali afferenti al mandato di amministrare, ma anche alla violazione del fondamentale obbligo di collaborazione attiva, corollario della relazione di fiducia e lealtà che caratterizza il rapporto tra i soci.

UFFICIO GIUDIZIARIO: Tribunale di Bologna.
PROVVEDIMENTO: Sentenza n°1309/1998.
OGGETTO: Ripetizione d'indebito.
Secondo la previsione dell'art.13 del DPR 641/72, la restituzione delle tasse erroneamente pagate è condizionata al rispetto del termine di decadenza di tre anni dal giorno del pagamento.
Tale previsione è applicabile anche alla tassa di concessione governativa sulle società di cui all'art.36 D.L: n°69/89, convertito in legge n°154 del 27 aprile 1989.
In particolare, la disciplina interna riguardante tale tassa di concessione amministrativa dev'essere letta anche in relazione agli artt. 10 e 12  della direttiva comunitaria n°335/69 che vieta qualsiasi imposizione "per l'immatricolazione e per qualunque altra formalità preliminare all'esercizio di un'attività, alla quale una società può essere sottoposta in ragione della sua forma giuridica, fatta eccezione per i diritti aventi carattere remunerativo".
In relazione ad una questione pregiudiziale d'interpretazione dei predetti articoli della direttiva, la Corte di Giustizia della CE, con sentenza del 20-4-1993, ha affermato il contrasto, con la normativa in oggetto, di ogni tributo annuale "dovuto in ragione dell'iscrizione delle società di capitali, anche qualora il gettito di tale tributo contribuisca al finanziamento del servizio incaricato della tenuta del registro in cui sono iscritte le società".
La materia ha ricevuto una definitiva sistemazione, nell'ordinamento italiano, per effetto della legge del 29-10-1993 n°427 che, adeguandosi alla pronuncia della Corte di Giustizia della CE, ha introdotto una tassa fissa da corrispondersi al momento del deposito dell'atto costitutivo ed un'altra quota per qualsiasi atto sociale soggetto ad iscrizione. Ne segue l'illegittimità delle norme istitutive della tassa sulle società prima dell'entrata in vigore della legge 427/1993.

UFFICIO GIUDIZIARIO: Tribunale di Forlì, sezione distaccata di Cesena.
PROVVEDIMENTO: Sentenza 729/1997
OGGETTO: Appello della sentenza n°24 del 28-01-1997.
Nell'ipotesi di accoglimento parziale della domanda, il giudice può, ai sensi dell'art.92 c.p.c. e in applicazione del c.d. principio di causalità, escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vittoriosa ove le ritenga eccessive o superflue, ma non anche condannarla ad un rimborso delle spese sostenute dalla controparte, indipendentemente dalla soccombenza, poiché tale condanna è consentita dall'ordinamento solo per l'ipotesi eccezionale in cui tali spese siano state causate all'altra parte a seguito della trasgressione del dovere di cui all'art.88 c.c..
Ne segue che qualora la parte attrice sia rimasta vittoriosa in misura più o meno significativamente inferiore rispetto all'entità del bene che, mediante il processo, grazie alla pronuncia giurisdizionale, si proponeva di conseguire, e la parte convenuta abbia adottato posizioni difensive concilianti o di parziale contestazione degli avversari assunti, si possono ravvisare secondo l'apprezzamento discrezionale del giudice , i giusti motivi atti a legittimare la compensazione, pro quota o per intero delle spese tra le parti e non anche un'ipotesi di soccombenza reciproca, come anche statuito dalla Corte di Cassazione, sez. III, con la sentenza n°2653 del 21-3-1994.
Fabbri C. COIEC 

UFFICIO GIUDIZIARIO: Tribunale di Bologna, sez.I
PROVVEDIMENTO: S. n°1712/99
OGGETTO: Appello alla s.1473/95 della Pretura di Bologna
Le spese da porre a carico del singolo condomino sono quelle concernenti la porzione di edificio condominiale di competenza, qualora detta porzione sia contraddistinta da parti condominiali autonome e separate rispetto agli altri corpi di fabbrica del medesimo condominio, secondo il disposto dell'art.1123 c.c.
Tarlazzi e Tarlazzi C. I.A.C.P. Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Bologna

UFFICIO GIUDIZIARIO: Tribunale di Bologna, I sez stralcio
PROVVEDIMENTO: S.2045/99
OGGETTO: 1) risarcimento danni e condominio 2) lastrico solare.
Ipotesi di riunione di procedimenti.
Ad un terrazzo , di proprietà esclusiva del titolare dell'appartamento al quale lo stesso è accessorio, che svolge la "funzione di copertura dell'edificio" e non dell'appartamento stesso, si applica la disciplina del
"lastrico in uso esclusivo", ( art.1126 c.c. ), in quanto in parte anche condominiale, secondo la presunzione di cui all'art.1117 c.c.

 

UFFICIO GIUDIZIARIO: Tribunale di Bologna

 

PROVVEDIMENTO: S. 1193/00

 

OGGETTO: Pagamento deposito cauzionale, ( rapporto di natura locatizia, rito ex art.426 c.p.c. ).

 

La funzione del deposito cauzionale, del cui versamento, in linea generale, si dà atto nello stesso contratto di locazione, è data dalla garanzia, in favore della parte locatrice, del regolare ed integrale adempimento, da parte del conduttore, degli obblighi dallo stesso assunti rispetto all'esecuzione del contratto.

 

L'obbligo di restituire la somma versata a titolo di deposito sorge, pertanto, al termine della locazione, ma soltanto se il conduttore abbia esattamente adempiuto le proprie obbligazioni , tra le quali quella di provvedere alle opere di piccola manutenzione e di curare la conservazione del bene locato, secondo l'ordinaria diligenza ed in conformità dell'uso pattuito.

 

Ove ciò non avvenga, assume rilievo la funzione specifica del deposito che è quella di garantire preventivamente il locatore dall'inadempimento del conduttore                                                                                               

 

UFFICIO GIUDIZIARIO: Tribunale di Bolgna

 

PROVVEDIMENTO: S. 1812/92

 

OGGETTO: Accertamento negativo di credito tributario

 

Il regime di pubblicità degli autoveicoli è stabilito allo scopo di risolvere il conflitto tra più acquirenti da un medesimo dante causa e pertanto, sotto questo profilo, la trascrizione dell'atto di vendita ha valore di presunzione legale, mentre in tutti gli altri casi, ha valore di presunzione semplice, ( Corte Cost.s.164 del 15-4-1993 ).

 

L'annotazione nel registro ha finalità fiscale ed è diretta ad agevolare l'amministrazione nell'individuazione dell'obbligato al pagamento della tassa e tale pubblicazione pone una presunzione relativa di appartenenza del veicolo a colui che ne risulti titolare, ( Cassaz. s.8176 del 29-8-97 ).

 

UFFICIO GIUDIZIARIO: Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna

 

PROVVEDIMENTO: S. 2582/02

 

OGGETTO: Ricorso per annullamento del provvedimento emesso in data 13-02-1999, avente ad oggetto diniego di sanatoria e ordine di riduzione in pristino. L'eventuale accertamento intervenuto in sede penale, concerne i meri fatti materiali della vicenda, ma non l'interpretazione di norme giuridiche ( Cfr. Tar Lazio, sez.II, 30-12-1993 n° 1723; Tar Lombardia, Milano, sez.II, 25-1-1991 n°1; CdS, sez.V, 19-03-1996 n°284). Da tale principio consegue che il giudice amministrativo può legittimamente pervenire, in occasione della valutazione in termini giuridici degli stessi fatti, a conclusioni difformi da quelle del giudice penale (Cfr. CdS, sez.IV, 02-04-1996 n°440; Tar Lombardia, Brescia, n°401/2001).

 

Ciò premesso, si statuisce come non possa essere rilasciata una concessione edilizia in sanatoria laddove, a seguito dei lavori effettuati, si ottenga una ulteriore unità immobiliare autonoma. Trattasi, infatti, di opere che comportano la modifica non solo della consistenza dell'immobile oggetto della sanatoria, ma anche della destinazione d'uso dello stesso.

 

Nella fattispecie, la realizzazione di un'unità abitativa in luogo di un proservizio comporta una modifica  di destinazione (da proservizio ad unità abitativa autonoma di civile abitazione) con aggravio di carico urbanistico non riconducibile alla manutenzione straordinaria.

 

 

 

UFFICIO GIUDIZIARIO: Corte di Appello di Ancona

 

PROVVEDIMENTO: Decreto emesso in data 24-1-2002, relativo al proc. civ. 51/2001

 

OGGETTO: Ricorso ai sensi della legge 24 marzo 2001 n°89

 

La legge 89 del 2001 individua tre parametri in base ai quali verificare l'eventuale violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge del 4-8-55 n°848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine di ragionevole durata del processo di cui all'art.6, paragrafo 1, della Convenzione: la complessità del caso, la condotta delle parti, il comportamento delle autorità procedenti o, comunque, di quelle che debbono contribuire alla definizione del procedimento.

 

Invero la durata di quest'ultimo, risultante dalla formazione successiva di una serie di atti, è condizionata da diversi fattori e circostanze concrete su cui dev'essere compiuta la valutazione di "ragionevolezza" per verificare se l'eccessivo protrarsi sia o meno giustificato. Per quanto riguarda la complessità del caso, essa costituisce causa di esclusione della violazione, allorchè determini, per la presenza di elementi di fatto (ad esempio, l'esigenza di raccogliere ulteriori prove, il numero delle parti nonché quello dei testi da assumere, l'eventuale espletamento della consulenza tecnica e così via) o di diritto (obiettive , rilevanti incertezze interpretative, contrasti giurisprudenziali, molteplicità delle questioni trattate ecc.) un ampliamento degli ordinari tempi processuali. In ordine al comportamento delle parti, non può di certo considerarsi rilevante un prolungamento dei tempi processuali a seguito di richieste legittime o comunque ogniqualvolta si tratti di condotte diligenti, non improntate a scopi esclusivamente dilatatori (domande di rinvio dell'udienza, impugnazioni pretestuose…). Il diritto ad agire in giudizio a tutela dei propri interessi, garantito dall'art.24 della Costituzione, deve trovare un'efficace protezione nel consentire una pronuncia in termini ragionevoli onde assicurare la realizzazione della giustizia nel rispetto delle garanzie processuali dettate dal legislatore.

 

UFFICIO GIUDIZIARIO: Tribunale di Bologna

 

PROVVEDIMENTO: S. 786/98

 

OGGETTO: Restituzione della tassa sulle società

 

Conformemente alla sentenza 1309/98, il giudice, nella sua motivazione, richiama i seguenti principi di diritto.

 

Secondo la previsione dell'art.13 del DPR 641/72, la restituzione delle tasse erroneamente pagate è condizionata al rispetto del termine di decadenza di tre anni dal giorno del pagamento.

 

Tale previsione è applicabile anche alla tassa di concessione governativa sulle società di cui all'art.36 D.L: n°69/89, convertito in legge n°154 del 27 aprile 1989.

 

In particolare, la disciplina interna riguardante tale tassa di concessione amministrativa dev'essere letta anche in relazione agli artt. 10 e 12  della direttiva comunitaria n°335/69 che vieta qualsiasi imposizione "per l'immatricolazione e per qualunque altra formalità preliminare all'esercizio di un'attività, alla quale una società può essere sottoposta in ragione della sua forma giuridica, fatta eccezione per i diritti aventi carattere remunerativo".

 

In relazione ad una questione pregiudiziale d'interpretazione dei predetti articoli della direttiva, la Corte di Giustizia della CE, con sentenza del 20-4-1993, ha affermato il contrasto, con la normativa in oggetto, di ogni tributo annuale "dovuto in ragione dell'iscrizione delle società di capitali, anche qualora il gettito di tale tributo contribuisca al finanziamento del servizio incaricato della tenuta del registro in cui sono iscritte le società".

 

La materia ha ricevuto una definitiva sistemazione, nell'ordinamento italiano, per effetto della legge del 29-10-1993 n°427 che, adeguandosi alla pronuncia della Corte di Giustizia della CE, ha introdotto una tassa fissa da corrispondersi al momento del deposito dell'atto costitutivo ed un'altra quota per qualsiasi atto sociale soggetto ad iscrizione. Ne segue l'illegittimità delle norme istitutive della tassa sulle società prima dell'entrata in vigore della legge 427/1993.

 

UFFICIO GIUDIZIARIO: Tribunale di Bologna

 

PROVVEDIMENTO: S.925/99

 

OGGETTO: Violazione di carattere tributario

 

Il reato di cui agli artt.110 c.p., 4c, lett.e, DL 429/82 conv. in L.516/82 e succ. mod., sussiste laddove le parti concorrenti nel reato, al fine di evadere le imposte sui redditi e di consentire l'evasione a terzi, nel rilasciare i certificati di sostituto d'imposta (mod.101) al lavoratore dipendente, indichino compensi corrisposti allo stesso in misura inferiore a quella effettiva.

 

Nell'ipotesi di pena di lieve entità può essere domandata al giudice l'applicazione della pena su richiesta delle parti secondo quanto previsto dall'art.444 c.p.p.

 

Procedimento, a seguito della segnalazione dell'Ispettorato Provinciale del Lavoro di Bologna, nota 37050 del 22-11-93, riguardante le parti qui elencate.

 

UFFICIO GIUDIZIARIO: Giudice di Pace di Cammarata

 

PROVVEDIMENTO: S.13/99

 

OGGETTO: Opposizione all'atto di precetto

 

Nel caso in cui la parte creditrice agisca al fine di ottenere l'adempimento delle obbligazioni dovute con l'atto di precetto ( atto che può essere definito come l'intimazione, rivolta al debitore, di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata ), il debitore è tenuto oltre che all'esecuzione della prestazione dovuta, anche al pagamento degli interessi legali sul capitale, fino al giorno del saldo, alle spese del giudizio monitorio e dell'atto di precetto, oltre agli ulteriori interessi legali al saldo e spese successive occorrenti.

 

L'opposizione all'atto di precetto, sebbene abbia lo scopo di contestare l'ammontare della somma indicata quando è superiore a quella dovuta, non produce, comunque, la nullità del precetto, ma dà luogo ad un controllo della domanda del creditore nei limiti di quella lamentata dal debitore

 

UFFICIO GIUDIZIARIO: Tribunale di Forlì, sezione distaccata di Cesena

 

PROVVEDIMENTO: S.159/01

 

OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo

 

L'opposizione a decreto ingiuntivo postula che quest'ultimo non sia divenuto irrevocabile, quindi la produzione della copia del decreto con la relata di notifica, pur non influendo sulla procedibilità del giudizio, costituisce condizione di ammissibilità dell'opposizione, quale mezzo per il riscontro della sua tempestività.

 

UFFICIO GIUDIZIARIO: Pretura circondariale di Bologna

 

PROVVEDIMENTO: Ordinanza emessa in data 11-12-1995, relativa al procedimento n°3690/95 Reg. gen. '03

 

OGGETTO: Ricorso ex art.1168, 2c, c.c. (azione di reintegrazione)e ex art.703 c.p.c. (domanda di reintegrazione e manutenzione nel possesso).

 

L'azione di reintegrazione presuppone uno spoglio violento o clandestino del possesso secondo quanto previsto dall'art.1168 c.c., situazione diversa dal caso in cui, in riferimento ad un contratto di appalto e ad uno successivo di subappalto ex art.1662, 2c, c.c., la ditta subappaltatrice sia stata immessa nel cantiere con il consenso del primo committente; quest'ultima si configura, infatti come una situazione di detenzione qualificata. In tale ipotesi il permanere nel cantiere, può, al massimo, essere considerato come inadempimento dell'obbligo contrattuale di restituzione, con le conseguenze che possono derivarne in ordine al risarcimento del danno, ma non come condotta di spoglio violento o clandestino.

 

Da sottolineare che, comunque, l'appaltatore è legittimato a proporre azione di reintegra quale detentore qualificato del cantiere (art.1168, 2c, c.c., Cassaz. 26-7-77 n°3343 e 11-5-89 n°2690).

 

L'azione cautelare è, invece, esercitata laddove vi sia un fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per far valere il diritto in questione in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile, secondo la previsione dell'art.700 c.p.c.

 

UFFICIO GIUDIZIARIO: Tribunale di Bologna

 

PROVVEDIMENTO: Ordinanza emessa in data 1-2-96

 

OGGETTO: Reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. di cui al n°12314/95 r.g., avverso ordinanza del Pretore emessa in data 11-12-95.

 

I provvedimenti ex art. 700 c.p.c., non concessi dal Pretore dichiaratosi incompetente, non possono essere richiesti al Tribunale competente in sede di reclamo al collegio, Diversamente, infatti, il provvedimento decisorio sarebbe emesso da organo giudiziario diverso da quello individuato dalla legge per la decisione della prima istanza presentata al Tribunale, cioè dal collegio, in luogo del magistrato designato di cui all'art.669 ter, 4 c, c.p.c. e, oltretutto, il provvedimento, risultante da tale procedura, risulterebbe sfornito del reclamo di cui all'art.669 terdecies, 2 c, c.p.c.

 

UFFICIO GIUDIZIARIO: Giudice di Pace di Ravenna

 

PROVVEDIMENTO: Sentenza n°907/2001

 

OGGETTO: Opposizione s.p.v. di contravvenzione per violazione  art. 142 c.9 C.d.S.

 

Il giudice ha il potere  di decretare la conferma o l'annullamento  del provvedimento, oggetto di ricorso, in materia di superamento della velocità prescritta e rilevazione dello stesso mediante l'apparecchio Velomatic mod.512 (103 b), secondo il proprio convincimento che può trarre dall'esame e dalla valutazione dei fatti obiettivi che abbiano potuto impedire, nel caso concreto, la contestazione immediata dell'illecito.

 

L'art.384 del regolamento di esecuzione del C.d.S. prevede, in particolare, tra i casi di impossibilità della contestazione, in relazione all'uso di apparecchi autovelox, "l'impossibilità di fermare il veicolo in tempo utile e nei modi regolamentari", previsione da considerarsi comprensiva di tutte le ipotesi in cui, in concreto, "il servizio sia stato organizzato in modo che il fermo del veicolo in tempo utile e nei modi regolamentari non sia possibile ovvero scevro da pericoli".

 

UFFICIO GIUDIZIARIO: Tribunale di Bologna (III sez. civ.)

 

PROVVEDIMENTO: Sentenza n° 1056/2002

 

OGGETTO: Inadempimento contrattuale.

 

L'assegno circolare è considerato mezzo di pagamento in quanto il promittente è la banca ed il depauperamento per chi lo richiede avviene all'atto stesso dell'emissione. La firma apposta sulla scrittura  privata al momento della ricezione dell'assegno vale come quietanza della dazione stessa e la postilla, afferente il deposito di esso presso altro soggetto, sottoscritta dal solo rappresentante del prenditore, è unicamente indicativa del contratto di deposito intercorso. Nel caso in cui la dazione dell'assegno sia funzionale alla successiva stipulazione di una scrittura integrativa da effettuarsi entro un termine stabilito, (nella fattispecie trattasi di un contratto preliminare di vendita di un immobile), la consegna del titolo di credito ha natura di caparra confirmatoria con conseguente applicabilità, alla somma recata dall'assegno, della disciplina dettata dall'art. 1385, c.2, c.c.

 

UFFICIO GIUDIZIARIO: Giudice di Pace di Milano, sez. V

 

PROVVEDIMENTO: S. n°8575/00

 

OGGETTO: Risarcimento danni da sinistro stradale

 

In caso di tamponamento, la presunzione di corresponsabilità, di cui all'art.2054, 2 c., c.c., risulta superata dalla presunzione di fatto secondo la quale il conducente del veicolo tamponante non abbia rispettato la distanza di sicurezza; è pertanto onere del conducente del veicolo tamponante fornire la prova che l'evento dannoso sia stato determinato, in via esclusiva o concorrente, dal veicolo tamponato.

 

Lanzarini C. Galli e AXA Assicurazioni S.p.a.

 

UFFICIO GIUDIZIARIO: Tribunale di Bologna

 

PROVVEDIMENTO: S.1311/98

 

OGGETTO: Ripetizione d'indebito

 

Conformemente alla sentenza 1309/98, il giudice, nella sua motivazione, richiama i seguenti principi di diritto.

 

Secondo la previsione dell'art.13 del DPR 641/72, la restituzione delle tasse erroneamente pagate è condizionata al rispetto del termine di decadenza di tre anni dal giorno del pagamento.

 

Tale previsione è applicabile anche alla tassa di concessione governativa sulle società di cui all'art.36 D.L: n°69/89, convertito in legge n°154 del 27 aprile 1989.

 

In particolare, la disciplina interna riguardante tale tassa di concessione amministrativa dev'essere letta anche in relazione agli artt. 10 e 12  della direttiva comunitaria n°335/69 che vieta qualsiasi imposizione "per l'immatricolazione e per qualunque altra formalità preliminare all'esercizio di un'attività, alla quale una società può essere sottoposta in ragione della sua forma giuridica, fatta eccezione per i diritti aventi carattere remunerativo".

 

In relazione ad una questione pregiudiziale d'interpretazione dei predetti articoli della direttiva, la Corte di Giustizia della CE, con sentenza del 20-4-1993, ha affermato il contrasto, con la normativa in oggetto, di ogni tributo annuale "dovuto in ragione dell'iscrizione delle società di capitali, anche qualora il gettito di tale tributo contribuisca al finanziamento del servizio incaricato della tenuta del registro in cui sono iscritte le società". La materia ha ricevuto una definitiva sistemazione, nell'ordinamento italiano, per effetto della legge del 29-10-1993 n°427 che, adeguandosi alla pronuncia della Corte di Giustizia della CE, ha introdotto una tassa fissa da corrispondersi al momento del deposito dell'atto costitutivo ed un'altra quota per qualsiasi atto sociale soggetto ad iscrizione. Ne segue l'illegittimità delle norme istitutive della tassa sulle società prima dell'entrata in vigore della legge 427/1993.

 

UFFICIO GIUDIZIARIO: Tribunale di Forlì, sezione distaccata di Cesena

 

PROVVEDIMENTO: Lodo arbitrale del 24-5-99 n°29/99, depositato in cancelleria a Cesena in data 14-9-99, reso esecutivo ex art.823-825 c.p.c. in data 17-9-99, registrato in data 15-10-99 n°941.

 

OGGETTO: Inadempimento contrattuale

 

Nel caso in cui sia intervenuto l'accordo dei contraenti in relazione a tutti gli elementi del contratto, completo in ogni sua parte essenziale, una eventuale scrittura successiva, priva dei requisiti fondamentali per l'esistenza di un accordo contrattuale, non può né derogare né sostituire quella precedente che rimane perfettamente valida in ogni sua parte.

 

A seguito della mancata esecuzione della prestazione dovuta, il contratto è da considerarsi risolto, ma non dev'esserlo di diritto per mancato rispetto di un termine, quando questo non sia essenziale.

 

Il comportamento della parte creditrice e la volontà della stessa di liberarsi del contratto e, quindi del contraente, devono comunque essere presi in considerazione ai fini della determinazione quantitativa del risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale e non per addebitare alla stessa la responsabilità della mancata esecuzione della prestazione dovuta, essendo preminente, rispetto alla colpa della parte creditrice, quella del contraente inadempiente.

 

UFFICIO GIUDIZIARIO: Tribunale di Bologna

 

PROVVEDIMENTO: Decreto nella causa sub R.V.G. n°9298/98, in data 16-2-1999

 

OGGETTO: Istanza di versamento diretto di somme dovute dal genitore obbligato, ricorso ex art. 156 c.c.

 

Conformemente al provvedimento emanato nel proc. R.C.C. 2608/2000 , in data 13-02-2000, il giudice richiama, nella sua motivazione, i seguenti principi di diritto.

 

I genitori hanno l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole (art.147 c.c.). Tali obbligazioni devono essere adempiute in proporzione alle rispettive sostanze, secondo la capacità di lavoro professionale o casalingo (art.148 c.c.), detraendo la somma, ritenuta opportuna dall'autorità giudiziaria, dall'eventuale retribuzione lavorativa percepita dai genitori.

 

La parte interessata può poi esperire una sorta di azione diretta esecutiva nei confronti del terzo qualora il coniuge obbligato alla prestazione sia inadempiente e sia, a sua volta, creditore periodico di altro soggetto.

 

Nella fattispecie, trattandosi di un rapporto di lavoro subordinato, può essere disposto che la somma stabilita a titolo di mantenimento della prole, annualmente rivalutabile secondo l'indice Istat, sia versata direttamente dal datore di lavoro.

 

UFFICIO GIUDIZIARIO: Tribunale di Bologna

 

PROVVEDIMENTO: S. 1366/00

 

OGGETTO: Ricorso ex art.337 c.c.

 

Nel caso in cui, a seguito di una separazione giudiziale, venga disposto con sentenza, l'affidamento dei minori ad un coniuge, ma venga anche riconosciuto il diritto dell'altro di vedere e tenere con sé i figli, secondo modalità e tempi concordati, non possono essere imposti dal genitore affidatario nei confronti dell'altro, in maniera arbitraria, restrizioni o addirittura divieti al riconosciuto diritto di visita.

 

"Il genitore che non educa e sensibilizza i figli a vedere l'altro genitore finisce con l'eludere il provvedimento con il quale il giudice aveva imposto il diritto di visita e tale comportamento finisce, inoltre, per riflettersi negativamente sulla psicologia dei minori", ( Cassaz. Pen., sez.I, S.2925 del 9-3-2000 ).

 

UFFICIO GIUDIZIARIO: Corte d'Appello di Bologna

 

PROVVEDIMENTO: S. n°8/99

 

OGGETTO: Appello della sentenza del Tribunale di Bologna emessa in data 12-2-92

 

Ai sensi dell'art.9 della legge sul divorzio ( L.6-3-1987 n°74 ) è consentita la modificazione dei provvedimenti relativi ai figli e delle disposizioni concernenti la misura e le modalità dell'assegno di mantenimento o di ogni altra pronuncia determinativa. La sentenza di divorzio che contiene determinazioni relative alle questioni suddette si fonda su situazioni di fatto esistenti al momento della precisazione delle conclusioni, ma suscettibili di modifica nel corso del tempo.

 

In particolare, in riferimento all'assegno divorzile, è da sottolineare la natura assistenziale dello stesso, trattandosi di un obbligo dovuto solo nel caso in cui il coniuge "assistito" non abbia a disposizione mezzi adeguati per la propria sussistenza o in presenza di ragioni oggettive che ne impediscono il procurarseli, ( art.10 della L.6-3-87 n°74 ).

 

UFFICIO GIUDIZIARIO: Tribunale di Bologna

 

PROVVEDIMENTO: Decreto 2676/94

 

OGGETTO: Modifica delle condizioni della separazione consensuale

 

Una modifica delle condizioni della separazione consensuale, in particolare dell'entità dell'assegno di mantenimento, può essere disposta laddove sia ravvisabile un mutamento effettivo e reale, in senso migliorativo, delle condizioni economiche della parte a favore della quale è previsto il mantenimento o nel caso di peggioramento della capacità reddituale del coniuge tenuto al pagamento dell'assegno.

 

UFFICIO GIUDIZIARIO: Tribunale di Bologna

 

PROVVEDIMENTO: S. 433/99

 

OGGETTO: Separazione coniugale

 

Conformemente al decreto emesso nella causa sub R.V.G. n°9298/98, in data 16-2-99, il giudice richiama, nella sua motivazione, i seguenti principi di diritto.

 

I genitori hanno l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole (art.147 c.c.). Tali obbligazioni devono essere adempiute in proporzione alle rispettive sostanze, secondo la capacità di lavoro professionale o casalingo (art.148 c.c.), detraendo la somma, ritenuta opportuna dall'autorità giudiziaria, dall'eventuale retribuzione lavorativa percepita dai genitori.

 

La parte interessata può poi esperire una sorta di azione diretta esecutiva nei confronti del terzo qualora il coniuge obbligato alla prestazione sia inadempiente e sia, a sua volta, creditore periodico di altro soggetto.

 

Nella fattispecie, trattandosi di un rapporto di lavoro subordinato, può essere disposto che la somma stabilita a titolo di mantenimento della prole, annualmente rivalutabile secondo l'indice Istat, sia versata direttamente dal datore di lavoro.

 

UFFICIO GIUDIZIARIO: Tribunale per i minorenni per l'Emilia-Romagna

 

PROVVEDIMENTO: Decreto emesso in data 23-4-01, n°226/95 vol.

 

OGGETTO: Affidamento del minore al servizio sociale

 

Il collocamento extrafamiliare del minore, presso il servizio sociale del luogo di residenza, si rende necessario nel caso di carenze assistenziali ed educative dei genitori e laddove anche ambienti familiari alternativi ( nella fattispecie, l'affidamento agli ascendenti ) non rappresentino una sistemazione adeguata per il minore e le peculiari esigenze psicoevolutive dello stesso.