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UFFICIO
GIUDIZIARIO: Tribunale di Imola
PROVVEDIMENTO: Ordinanza di reintegra nel
possesso del 30-12-99
OGGETTO: Ricorso per reintegrazione/o manutenzione nel
possesso (ex artt.669 bis e ss., 703 c.p.c., 1168 c.c., 1170 c.c.).
Il
coniuge ha diritto a continuare ad abitare nella casa coniugale, almeno fino ad
intervenuta statuizione dell'autorità giudiziaria in tema di assegnazione
dell'abitazione adibita a domicilio coniugale, inoltre ha diritto alla
conservazione del pacifico possesso della stessa, alla cessazione dello spoglio,
delle turbative e delle molestie perpetrate dal coniuge in suo danno. In ogni
caso, nell'ipotesi di privazione del godimento della casa coniugale, a seguito
di comportamenti molesti e violenti di una parte, l'altra ha diritto di
rientrare nel possesso immediato di tutti quei beni, di cui è stata privata, che
soddisfano sue peculiari esigenze, nella fattispecie trattasi dell'insulina
indispensabile alla donna a seguito della sua condizione di
diabetica
UFFICIO GIUDIZIARIO: Tribunale civile di Bologna
(sez.I)
PROVVEDIMENTO: Sentenza n°2492/2000
OGGETTO: Separazione personale
dei coniugi.
La separazione tra le parti in causa va pronunciata sulla base
della verifica del presupposto della intollerabilità della convivenza, segnale
della mancanza di ogni comunione spirituale e materiale tra i coniugi. A ciò
segue la statuizione in materia di assegnazione dell'eventuale casa coniugale e
dei contributi di mantenimento, in particolare, però lo scioglimento del regime
di comunione legale nella separazione personale è da ricondurre al momento
dell'accertamento formale definitivo della cessazione dell'obbligo di convivenza
e reciproca collaborazione, quindi al momento del passaggio in giudicato .della
sentenza di separazione.
UFFICIO GIUDIZIARIO: Tribunale di Ravenna
PROVVEDIMENTO: Verbale di conciliazione 42/01, (R.G.N.
1146/01).
OGGETTO: Ricorso ex art.148 c.c.
Nel caso in cui il genitore che
deve partecipare alle spese per il sostentamento del figlio, sia privo di mezzi
(nella fattispecie il padre ha chiesto ed ottenuto un periodo di aspettativa non
retribuita di un anno), gli ascendenti sono tenuti a fornire i mezzi necessari
all'adempimento dei doveri dei genitori nei confronti dei figli
UFFICIO GIUDIZIARIO: Tribunale di Ravenna
PROVVEDIMENTO:
Ordinanza ex art.148 c.c., in data 13-2-2000, nel procedimento R.C.C.
2608/2000
OGGETTO: Ricorso ex art.148 c.c.
I genitori hanno l'obbligo
di mantenere, istruire ed educare la prole (art.147 c.c.). Tali obbligazioni
devono essere adempiute in proporzione alle rispettive sostanze, secondo la
capacità di lavoro professionale o casalingo (art.148 c.c.), detraendo la somma,
ritenuta opportuna dall'autorità giudiziaria, dall'eventuale retribuzione
lavorativa percepita dai genitori.
La parte interessata può poi esperire una
sorta di azione diretta esecutiva nei confronti del terzo qualora il coniuge
obbligato alla prestazione sia inadempiente e sia, a sua volta, creditore
periodico di altro soggetto.
Nella fattispecie, trattandosi di un rapporto di
lavoro subordinato, può essere disposto che la somma stabilita a titolo di
mantenimento della prole, annualmente rivalutabile secondo l'indice Istat, sia
versata direttamente dal datore di lavoro.
PROVVEDIMENTO: Decreto emesso in data 23-4-01, n°226/95
vol.
OGGETTO: Affidamento del minore al servizio sociale
Il collocamento
extrafamiliare del minore, presso il servizio sociale del luogo di residenza, si
rende necessario nel caso di carenze assistenziali ed educative dei genitori e
laddove anche ambienti familiari alternativi ( nella fattispecie, l'affidamento
agli ascendenti ) non rappresentino una sistemazione adeguata per il minore e le
peculiari esigenze psicoevolutive dello stesso.
UFFICIO GIUDIZIARIO:
Tribunale di Imola
PROVVEDIMENTO: Ordinanza di reintegra nel possesso del
30-12-99
OGGETTO: Ricorso per reintegrazione/o manutenzione nel possesso (ex
artt.669 bis e ss., 703 c.p.c., 1168 c.c., 1170 c.c.).
Il coniuge ha diritto
a continuare ad abitare nella casa coniugale, almeno fino ad intervenuta
statuizione dell'autorità giudiziaria in tema di assegnazione dell'abitazione
adibita a domicilio coniugale, inoltre ha diritto alla conservazione del
pacifico possesso della stessa, alla cessazione dello spoglio, delle turbative e
delle molestie perpetrate dal coniuge in suo danno. In ogni caso, nell'ipotesi
di privazione del godimento della casa coniugale, a seguito di comportamenti
molesti e violenti di una parte, l'altra ha diritto di rientrare nel possesso
immediato di tutti quei beni, di cui è stata privata, che soddisfano sue
peculiari esigenze, nella fattispecie trattasi dell'insulina indispensabile alla
donna a seguito della sua condizione di diabetica
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