Rassegna di Casi Trattati

   


UFFICIO GIUDIZIARIO: Tribunale di Imola
PROVVEDIMENTO: Ordinanza di reintegra nel possesso del 30-12-99
OGGETTO: Ricorso per reintegrazione/o manutenzione nel possesso (ex artt.669 bis e ss., 703 c.p.c., 1168 c.c., 1170 c.c.).
Il coniuge ha diritto a continuare ad abitare nella casa coniugale, almeno fino ad intervenuta statuizione dell'autorità giudiziaria in tema di assegnazione dell'abitazione adibita a domicilio coniugale, inoltre ha diritto alla conservazione del pacifico possesso della stessa, alla cessazione dello spoglio, delle turbative e delle molestie perpetrate dal coniuge in suo danno. In ogni caso, nell'ipotesi di privazione del godimento della casa coniugale, a seguito di comportamenti molesti e violenti di una parte, l'altra ha diritto di rientrare nel possesso immediato di tutti quei beni, di cui è stata privata, che soddisfano sue peculiari esigenze, nella fattispecie trattasi dell'insulina indispensabile alla donna a seguito della sua condizione di diabetica


UFFICIO GIUDIZIARIO: Tribunale civile di Bologna (sez.I)
PROVVEDIMENTO: Sentenza n°2492/2000
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi.
La separazione tra le parti in causa va pronunciata sulla base della verifica del presupposto della intollerabilità della convivenza, segnale della mancanza di ogni comunione spirituale e materiale tra i coniugi. A ciò segue la statuizione in materia di assegnazione dell'eventuale casa coniugale e dei contributi di mantenimento, in particolare, però lo scioglimento del regime di comunione legale nella separazione personale è da ricondurre al momento dell'accertamento formale definitivo della cessazione dell'obbligo di convivenza e reciproca collaborazione, quindi al momento del passaggio in giudicato .della sentenza di separazione.


UFFICIO GIUDIZIARIO: Tribunale di Ravenna
PROVVEDIMENTO: Verbale di conciliazione 42/01, (R.G.N. 1146/01).
OGGETTO: Ricorso ex art.148 c.c.
Nel caso in cui il genitore che deve partecipare alle spese per il sostentamento del figlio, sia privo di mezzi (nella fattispecie il padre ha chiesto ed ottenuto un periodo di aspettativa non retribuita di un anno), gli ascendenti sono tenuti a fornire i mezzi necessari all'adempimento dei doveri dei genitori nei confronti dei figli


UFFICIO GIUDIZIARIO: Tribunale di Ravenna
PROVVEDIMENTO: Ordinanza ex art.148 c.c., in data 13-2-2000, nel procedimento  R.C.C. 2608/2000
OGGETTO: Ricorso ex art.148 c.c.
I genitori hanno l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole (art.147 c.c.). Tali obbligazioni devono essere adempiute in proporzione alle rispettive sostanze, secondo la capacità di lavoro professionale o casalingo (art.148 c.c.), detraendo la somma, ritenuta opportuna dall'autorità giudiziaria, dall'eventuale retribuzione lavorativa percepita dai genitori.
La parte interessata può poi esperire una sorta di azione diretta esecutiva nei confronti del terzo qualora il coniuge obbligato alla prestazione sia inadempiente e sia, a sua volta, creditore periodico di altro soggetto.
Nella fattispecie, trattandosi di un rapporto di lavoro subordinato, può essere disposto che la somma stabilita a titolo di mantenimento della prole, annualmente rivalutabile secondo l'indice Istat, sia versata direttamente dal datore di lavoro.
                                               

PROVVEDIMENTO: Decreto emesso in data 23-4-01, n°226/95 vol.
OGGETTO: Affidamento del minore al servizio sociale
Il collocamento extrafamiliare del minore, presso il servizio sociale del luogo di residenza, si rende necessario nel caso di carenze assistenziali ed educative dei genitori e laddove anche ambienti familiari alternativi ( nella fattispecie, l'affidamento agli ascendenti ) non rappresentino una sistemazione adeguata per il minore e le peculiari esigenze psicoevolutive dello stesso.

UFFICIO GIUDIZIARIO: Tribunale di Imola
PROVVEDIMENTO: Ordinanza di reintegra nel possesso del 30-12-99
OGGETTO: Ricorso per reintegrazione/o manutenzione nel possesso (ex artt.669 bis e ss., 703 c.p.c., 1168 c.c., 1170 c.c.).
Il coniuge ha diritto a continuare ad abitare nella casa coniugale, almeno fino ad intervenuta statuizione dell'autorità giudiziaria in tema di assegnazione dell'abitazione adibita a domicilio coniugale, inoltre ha diritto alla conservazione del pacifico possesso della stessa, alla cessazione dello spoglio, delle turbative e delle molestie perpetrate dal coniuge in suo danno. In ogni caso, nell'ipotesi di privazione del godimento della casa coniugale, a seguito di comportamenti molesti e violenti di una parte, l'altra ha diritto di rientrare nel possesso immediato di tutti quei beni, di cui è stata privata, che soddisfano sue peculiari esigenze, nella fattispecie trattasi dell'insulina indispensabile alla donna a seguito della sua condizione di diabetica

pagina successiva

Per ulteriori informazioni

Tel. 051/580077 r.a.
Fax: 051/6446714
E-mail: info@gliavvocati.it
40136 Bologna, viale E. Panzacchi n. 19